Specializzazione

Le Scuole di Specializzazione di Area sanitaria sono una parte integrante dell'intero percorso formativo del medico e degli altri operatori specialisti, necessaria al conferimento delle capacità professionali specialistiche. Ciò comporta sul piano organizzativo e formativo una inscindibile continuità con il Corso di Laurea (a ciclo unico o specialistico).

Il peso rivestito dall'aspetto professionalizzante rende d'altra parte necessaria una piena integrazione e compenetrazione con le attività assistenziali proprie delle strutture sanitarie, sia universitarie che extra universitarie. Le attività assistenziali devono assicurare un completo addestramento professionale pratico in conformità con le norme comunitarie. Per tali ragioni appare utile preliminarmente ricordare in maniera schematica l’impegno formativo professionalizzante del medico in formazione specialistica:

  1. Lo specializzando è inserito a tempo pieno nelle attività formative della Scuola e prende parte attiva alle attività assistenziali.
  2. L'attività assistenziale degli specializzandi è finalizzata alla acquisizione di competenze professionali specifiche con una progressiva assunzione di responsabilità personale nella esplicazione delle attività professionalizzanti fino a raggiungere la piena autonomia. Va peraltro assicurata una adeguata formazione
    culturale basata su una solida preparazione scientifica.
  3. L'attività dello specializzando nelle strutture assistenziali e socio-sanitarie non può essere considerata o utilizzata a fini vicarianti le funzioni del personale di ruolo previsto dalla struttura.
  4. Il pieno impegno dello specializzando nelle attività formative teoriche e pratiche richiede misure di armonizzazione con i vincoli, anche orari, previsti dal contratto di formazione.

 

Il complesso istituto della Formazione medico specialistica si articola su 2 livelli, a cui fanno da contro altare due differenti riferimenti normativi.

Un primo livello definisce l’Ordinamento Didattico delle scuole di specializzazione istituite con Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

L’Ordinamento Didattico previgente, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca dell’11 maggio 1995: “Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico”, superato a decorrenza dall’A.A. 2008/2009 per tutti i nuovi iscritti dal Nuovo Ordinamento, riveduto e corretto ai sensi del Decreto M.I.U.R. sul Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. (GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. Ordinario n.176).

Il secondo livello normativo definisce lo Status del medico in formazione, ai sensi del D. Lgs. 368/1999, modificato dalla legge n. 266/2005 (Allegato N).

La nota M.I.U.R. n° prot. 4149 del 31 Ottobre 2006, emessa dalla Direzione Generale per l’Università - Ufficio II (Allegato B), ha notificato alle Università l’entrata in vigore del D. Lgs. 368/1999,  modificato  dalla legge n. 266/2005, nonché l’abrogazione del D. Lgs. 257/1991 (norma che definiva il vecchio status di medici borsisti). Ciò a seguito dell’individuazione di un apposito capitolo di spesa ed al contestuale reperimento delle somme, pari a 300 milioni di euro, richieste per l’attivazione dei contratti di formazione specialistica, stanziati ai sensi dell’art. 300 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006), che ha modificato la normativa di riferimento (D. Lgs. 368/1999) apportando al contempo la sostituzione del «contratto di formazione-lavoro», previsto dal testo originario, con un «contratto di formazione specialistica».

Tutti i diritti/doveri connessi allo status di medico in formazione sono, quindi, entrati in vigore dal 1° Novembre 2006.

La Direzione Generale per l’Università - Ufficio II del M.I.U.R. (Allegato B), infatti, rispondendo con nota n° prot. 356 del 7 Febbraio 2007 ad alcuni dei Quesiti posti dal S.I.M.S. con lo spirito di fare chiarezza in merito ad alcuni risvolti applicativi conseguenti all’entrata in vigore del D. Lgs. 368/1999,  modificato  dalla legge n. 266/2005, ha precisato che:

  • Il D. Lgs. n. 368/1999 è entrato in vigore a decorrere dall’A.A. 2006/2007, quindi la normativa ivi contenuta deve essere applicata  nel citato riferimento temporale.
  • Il contratto di formazione specialistica non è altro che un contenitore formale di tutta la normativa esplicitata nel D.Lgs. n. 368/1999.

 

Il titolo di specialista è spendibile nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea. Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è annoverato fra i titoli di carriera, come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi.


fonte: sito S.I.G.M.

Â